MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione generale affari civili e libere professioni
Circolare 25 marzo 1988, prot. n. 1/50/FG/i 1(87)1075
Pluralità di prenomi
A causa di incertezze sorte presso gli uffici dello stato civile nel
caso di persone cui siano stati imposti all'atto della nascita più prenomi, questo
ufficio esprime come segue il proprio avviso al riguardo.
Non sembra che dia luogo a dubbi, in merito al punto essenziale di intendere quale fu, a
suo tempo, la volontà del dichiarante nell'imporre al soggetto un prenome (anche
composito) ovvero una pluralità di prenomi, il caso in cui alla dizione con la quale si
dichiarò di attribuire il nome (rectius: il prenome) seguono più elementi onomastici (o
uniti tra loro in modo da formare una sola parola o da un trattino, o non uniti da una
espressione grafica, ma neppure separati da un segno di interpunzione): in questo caso,
infatti, è sufficientemente individuata la volontà che il prenome, pur se composto da
più elementi sia unico, e tutti gli elementi che lo compongono vanno trascritti nei
documenti relativi al soggetto.
Neppure offre motivo di dubbio, ad avviso di questo ufficio, l'ipotesi in cui alla dizione
con la quale si dichiarò di attribuire i nomi (rectius: i prenomi) seguono più elementi
onomastici, separati fra loro da un segno di interpunzione o da un trattino o da un punto;
anche qui la volontà, di segno contrario al precedente, appare chiara: che i prenomi
siano più di uno, con la conseguenza che, ammettendo la legge (art. 6 cod. civ.) un solo
prenome, il primo di essi soltanto debba essere trascritto nei documenti relativi al
soggetto.
Diversamente, nel caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire i nomi
seguono più elementi onomastici, non separati fra loro da un segno di interpunzione o da
altri segni, si pone il dubbio se si debba riconoscere prevalente, ai fini della
individuazione della volontà del dichiarante, la circostanza che fu usata la parola
«nomi» (al plurale) o, al contrario, la circostanza che furono omessi
i segni di interpunzione o altri segni fra i vari elementi.
Questo ufficio è del parere che nell'alternativa la prima soluzione sia da preferire,
perché essa annette importanza ad una espressione letterale («nomi»)
che pare di significato meno incerto ed equivoco della mancanza fra i vari elementi di
segni di interpunzione o di altri segni, e perché essa sembra più aderente allo spirito
della norma contenuta nel citato art. 6, che considera con maggior favore le forme
onomastiche più semplici e di più agevole uso ai fini della identificazione della
persona. Ad accogliere questa soluzione, solo il primo dei prenomi imposti andrebbe
trascritto nei documenti relativi al soggetto.
Nel caso, infine, in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire il nome
seguono più elementi onomastici, separati fra loro da segni di interpunzione o da altri
segni, si pone, ancora il dubbio se si debba riconoscere prevalente la circostanza che fu
usata la parola «nome» (al singolare) o, al contrario, la circostanza
che furono usati segni di interpunzione o altri segni.
Questo ufficio è del parere che nell'alternativa la seconda soluzione sia da preferire,
perché essa annette importanza al fatto positivo della iscrizione di segni di
interpunzione o di altri segni tra i vari elementi onomastici, fatto che pare meno
equivoco di quello dell'uso della parola «nome» (al singolare), che
potrebbe si, in ipotesi, essere ascritto ad una volontà di considerare tutti gli elementi
come un unicum, ma che, in presenza di segni di interpunzione o di altri segni, pare più
ragionevole attribuire alla volontà che solo il primo dei prenomi imposti debba essere
considerato «il nome», e che tutti gli altri, di seguito al primo di
detti segni, siano da considerare come prenomi non rilevanti per gli effetti previsti
dall'art. 6. Ad accogliere questa soluzione, anche qui solo il primo dei prenomi imposti
andrebbe trascritto nei documenti relativi al soggetto.
<< Leggi e decreti Anagrafe >>