Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
Art.
1 In ogni comune deve essere tenutalanagrafe della popolazione
residente.
NellAnagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per lesecuzione della presente legge.
Gli
atti anagrafici sono atti pubblici.
Art. 2 E fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria podestà o la tutela, la iscrizione nellAnagrafe del Comune di dimora abituale ( )
Art. 3 Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale della anagrafe. ( )
Art. 4 LUfficiale danagrafe provvede alla regolare tenuta della anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. ( )
Art. 5 LUfficiale danagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti ( )
Art. 6 Gli Ufficiali si stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni allUfficio danagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o annotazioni si riferiscono
Art. 7 Nei Comuni con separati uffici di stato civile ( )
Art. 8 In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.
Art. 9 Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate ( )
Art. 10 Il Comune provvede alla indicazione dellonomastica stradale e della numerazione civica. ( )
Art. 11 Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ( )
Art. 12 La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dellinterno e dallIstituto centrale di statistica. ( )
Art. 13 Su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri dintesa con i Ministri per linterno, per la grazia e giustizia e per il tesoro sarà emanato il regolamento per lesecuzione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
MINISTERO DELL'INTERNO
Circolare MI.A.C. n. 1(88) del 21/1/1988
Prot. 08800429 15 100-23/A.01 3.000.006
Rilascio notizie anagrafiche
Pervengono con sempre maggiore frequenza quesiti da parte delle amministrazioni
comunali circa la possibilità di rilasciare elenchi nominativi di residenti in anagrafe a
privati che ne facciano richiesta per le più varie finalità di studio e di ricerca
nonché da enti pubblici per varie motivazioni ed, infine, sulla possibilità di
collegare, nel caso di impianti informatizzati, terminali presso sedi dei vigili urbani o
di servizi circoscrizionali.
Sull'argomento è stata già emanata la circolare n. 5249 (10) del 4 luglio 1978 che forni
ampie istruzioni sul comportamento da tenersi da parte delle amministrazioni comunali e la
circolare n. 4 del 23 marzo 1982 per quanto riguarda i collegamenti via terminale tra
anagrafi dotate di elaboratori elettronici e sale delle forze di polizia.
Tuttavia a completamento di quanto in precedenza diramato si intendono fare alcune
considerazioni che dovranno contribuire a far sì che gli uffici anagrafici siano in grado
di conoscere gli ambiti entro i quali adottare autonomamente una responsabile linea di
condotta.
La pubblicità dell'atto anagrafico riconosciuta dall'art. 2 della legge anagrafica e la
generalizzata possibilità di accesso alle notizie anagrafiche prevista dall'articolo 29
del Reg. Anagrafico, vengono però ridimensionate dall'articolo 32 del Regolamento stesso
che preclude alle persone estranee all'ufficio di anagrafe la consultazione delle relative
schede.
Dall'insieme ditali disposizioni, ne consegue che non è possibile consentire il rilascio
di elenchi nominativi di residenti in anagrafe.
È peraltro evidente che una siffatta rigorosa interpretazione delle norme va contemperata
con i superiori interessi della collettività e valutata anche in considerazione della
mutata fisionomia che i servizi anagrafici hanno assunto nel tempo e cioè, da mera
rilevazione statistica sotto vari aspetti della popolazione, a punto di riferimento e di
programmazione per gran parte dei servizi sociali.
Ed è in quest'ottica che si è determinata una favorevole predisposizione nel consentire
la fornitura di elenchi di nominativi iscritti in anagrafe nei confronti delle richieste
provenienti da enti e/o amministrazioni pubbliche motivate da fini di effettiva utilità
sociale o di pubblico interesse.
Tale tendenza è stata peraltro recepita nel corso dell'elaborazione del nuovo regolamento
anagrafico che, tuttavia, ha previsto due distinti regimi per i soggetti pubblici e per
quelli privati.
Mentre per i primi è espressamente prevista la possibilità di rilasciare elenchi di
iscritti nelle anagrafi, per i soggetti privati non viene esclusa tale eventualità ma a
condizione che i dati anagrafici vengano resi anonimi ed aggregati per fini statistici e
di ricerca.
Da quanto esposto scaturisce la soluzione ad alcuni dei numerosi quesiti proposti da più
Comuni.
Peraltro l'uso sempre più esteso del mezzo informatico induce più di una amministrazione
pubblica a chiedere un collegamento con le anagrafi comunali qualora dotate di elaboratori
elettronici, o ad installare un proprio terminale negli uffici comunali.
Si è già detto che, per quanto riguarda le forze di polizia, l'ipotesi è già stata
presa in considerazione con il documento n. 4 del 23 marzo 1982.
Peraltro tenuto conto del ruolo di collaborazione per l'ordine e la sicurezza pubblica
assegnato ai Comuni dalla legge 1 aprile 1981 n. 121, ruolo da svolgere indipendentemente
dai mezzi tecnici a disposizione, si ritiene, come già esplicitato per alcuni casi, che
l'accesso alle notizie anagrafiche possa essere ugualmente consentito sia pure con gli
accorgimenti e le cautele indicate nella circolare n. 4/1983.
Per quanto riguarda collegamenti a mezzo terminale, nell'ambito delle articolazioni di
servizio delle amministrazioni comunali, e sempre che si tratti di mera consultazione ad
opera di personale esclusivamente addetto all'ufficio utente del servizio, non sembra che
vi ostino particolari motivi.
Non può invece accedersi alla richiesta di un continuo collegamento con gli uffici
anagrafici anche quando la richiesta pervenga da parte di una pubblica amministrazione
quale ad esempio quella delle finanze.
Senza voler escludere una forma di collaborazione tra amministrazioni pubbliche è
intuitivo che la stessa non può andare al di là di una fornitura, ragionevolmente
cadenzata, di dati ma non oltre.
Diversamente si verrebbe a creare un'anagrafe al di fuori dell'istituzione comunale in
aperto contrasto con il disposto dell'articolo uno delle legge 24 dicembre 1954, n 1228
che riserva al Comune detto compito.
Per quanto riguarda infine il collegamento con le Unità sanitarie locali e le sedi INPS,
si fa esplicito richiamo alle circolari n. 2 del 15 febbraio 1986 per quel che riguarda le
U.S.L. e 23 del successivo 26 novembre ed alla recente circolare n. 14 del 15 dicembre
1987 relativa all'anagrafe dei pensionati prevista dalla legge n. 903 del 1965.
Ciò premesso si ritiene di avere esaurientemente indicato con il presente documento,
l'ottica nella quale vanno esaminati e risolti numerosi quesiti pervenuti a questo
Ministero nonché le richieste che saranno rivolte alle amministrazioni comunali.
Si confida pertanto nell'opera di informazione che le SS.LL. svolgeranno presso le
amministrazioni comunali cui vorranno altresì assicurare come di consueto la più ampia
collaborazione onde pervenire sollecitamente in loco alla soluzione dei vari casi che si
dovessero prospettare.
Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 Numero 223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente.
CAPO I: Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche
Art. 1 Anagrafe della popolazione residente
1. Lanagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica delle
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno
fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa
dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
2. Lanagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma precedente sono registrate le posizioni anagrafiche
desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti dufficio e dalle
comunicazioni degli uffici di stato civile.
Art. 4 Famiglia anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per famiglia sintende un insieme
di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
CAPO III: Adempimenti anagrafici
Art. 12 Comunicazioni
dello stato civile
Devono essere effettuate dallufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti
le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze
dellautorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle
persone.(
)
Art. 13 Dichiarazioni anagrafiche
Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui allart. 6 del
presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro
Comune o dallestero ovvero trasferimento di residenza allestero; b)
costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella
composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d)
cambiamento dellintestatario della scheda di famiglia o del responsabile della
convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di
studio.(
)
CAPO IV: Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli Italiani residenti allestero (AIRE)
Art. 20 Schede individuali
1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda
individuale, conforme allapposito esemplare predisposto dallIstituto centrale
di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di
nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la
condizione non professionale, il titolo di studio, nonché lindirizzo
dellabitazione.
2. (
)
3. (
)
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere
archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della
popolazione residente del Comune.
Art. 21 Schede di famiglia
1. Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata una
scheda di famiglia, conforme allapposito esemplare predisposto dallIstituto
centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche
relative alla famiglia e alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata allatto della
dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dellart. 6 del
presente regolamento
3. (
)
4. (
)
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di
essa in altro Comune o allestero.
CAPO VI certificazioni anagrafiche
Art. 33 - Certificati anagrafici.
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le
limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni
previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi
ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe
d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
Art. 34 Rilascio di elenchi degli iscritti nellanagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per
esclusivo uso di pubblica utilità, lufficiale di anagrafe rilascia, anche
periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, lufficiale di anagrafe
rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano
richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale
fornito.
Art. 35 Contenuto dei certificati anagrafici
1. I certificati anagrafici devono contenere lindicazione del Comune e
della data di rilascio; loggetto della certificazione; le generalità delle persone
cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31
ottobre 1955, n. 1064; la firma dellufficiale di anagrafe ed il timbro
dellufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede
anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale,
il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede sia stato
autorizzato ai sensi dellart. 20, comma 2, del precedente regolamento. Se in
conseguenza dei mezzi meccanici che il Comune utilizza per il rilascio dei certificati
tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna
del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare
quale risulta dallanagrafe allatto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, lufficiale di anagrafe rilascia certificati
attestanti situazione pregresse.
Art. 37 - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.
1. é vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso
all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono
escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e
gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi
delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici
devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale
richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di
riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. é consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le
anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti
anagrafici.
3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte
all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture.
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti
del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche
adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.
CAPO IX vigilanza, sanzioni e disposizioni generali
Art. 58 - Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica.
1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra
disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.