Codice Civile
[R.D. 16 Marzo 1942 n. 262]
Libro primo delle persone e della famiglia
Titolo I: delle persone fisiche
6. Diritto al nome. Ogni persona ha diritto al nome [Cost. 22] che le è per legge attribuito [c.c. 144, 149, 156, 262, 299, 408, 602, 2563, 2565]. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [c.c. 602]. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o settiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Titolo V: della parentela e dellaffinità
74. Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite [c.c. 77, 87]
75. Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui luna discende dallaltra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono luna dallaltra [c.c. 78]
76. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo allaltro parente, sempre restando escluso lo stipite [c.c. 78].
77. Limite della parentela. La legge non riconosce il vincolo di parentela [c.c. 74, 87] oltre il sesto grado [c.c. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [c.c. 87. n. 1, 417, 583].
78. Affinità. Laffinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dellaltro coniuge. Nella Linea e nel grado [c.c. 75, 76] in cui taluno è parente duno dei due coniugi, egli è affine dellaltro coniuge. Laffinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [c.c. 434, n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [c.c. 117-129], salvi gli effetti di cui allarticolo 87, n. 4.
Titolo VI: del matrimonio
Capo II Del matrimonio
celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a
ministri dei culti ammessi nello Stato
82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
Capo III Del matrimonio
celebrato davanti allufficiale dello stato civile Sezione I Delle condizioni
necessarie per contrarre matrimonio
84. Età. I minori di età non possono contrarre matrimonio.(omissis)
86. Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente [c.c. 68, 97, 101, 102, 124; c.p. 556].
87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione. Non possono contrarre matrimonio fra loro [c.c. 74, 77]:
1)gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali [c.c. 101];
2)i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini [c.c. 101];
3)lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4)gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui laffinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5)gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6)ladottante, ladottato e i suoi discendenti [c.c. 291, 310 n. 2];
7)i figli adottivi della stessa persona [c.c. 294];
8)ladottato e i figli delladottante [c.c. 300];
9)ladottato ed il coniuge delladottante, ladottante e il coniuge delladottato.
(omissis)
Sezione VII Delle prove della
celebrazione del matrimonio
130. Atto di celebrazione del
matrimonio Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del
matrimonio, se non presenta latto di celebrazione estratto dai registri dello stato
civile [c.c. 107, 109, 132, 237]. (omissis)
Capo IV Dei diritti e dei
doveri che nascono dal matrimonio
143.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. (omissis)
143-bis. Cognome della moglie La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro lindirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare lindirizzo concordato.
147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi lobbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dellinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Titolo VII: della filiazione
231. Paternità del marito Il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio [c.c. 232, 235, 252, 253, 291, 408, 433 n. 2, 468, 536, 566].
236. Atto di nascita e possesso di stato La filiazione legittima si prova con latto di nascita iscritto nei registri dello stato civile [c.c. 238, 241, 451, 457].
Titolo XIV: degli atti dello stato civile
449. Registri dello stato civile. I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sullordinamento dello stato civile.
450. Pubblicità dei registri dello stato civile. I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli uffici dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandate con le indicazioni dalla legge prescritte [c.p.p. 602]. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
451. Forza probatoria degli atti. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [c.c. 2700; c.p.c. 221], di ciò che lufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. (omissis)