Beni CEI


ESECUZIONE  DELL'INTESA  FRA  IL  MINISTRO  PER  I  BENI  E  LE ATTIVITA'  CULTURALI  E  IL  PRESIDENTE  DELLA  CONFERENZA  EPISCOPALE ITALIANA 

 

 

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10-07-2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000, n.189

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000

Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 296

INTESA

tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche

IL MINISTRO PER I BENI E LE attività CULTURALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2000, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima, ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,

CONVENGONO

sulle seguenti disposizioni:

Parte I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO

Art. 1.

Principi generali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.

2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.

3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.

4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio.

Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.

 

Art. 2.

Interventi della Chiesa cattolica

1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1.

2. L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.

3. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.

4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

 

Art. 3.

Interventi dello Stato

1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.

2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero da la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.

3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la C.E.I.

4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.

 

Art. 4.

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili e' finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'art. 1, comma 1.

2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela.

3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni.

4. Le autorità ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze archivistiche la piu' ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'art. l, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.

6. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale danneggiato.

 

Parte II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE

Art. 5.

Principi generali

1. Il Ministero e la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione.

2. Il Ministero e la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni.

3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I. si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario.

4. Al fine di garantire l'uniformità' dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che - nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione - la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del servizio bibliotecario nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento.

5. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.

 

Art. 6.

 Interventi della Chiesa cattolica

 1. L'autorità ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonché la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio.

 2. Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi e' trasmesso dalla C.E.I. al Ministero. L'elenco e' integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica, segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati.

 3. L'autorità ecclesiastica promuove attività sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia

 4. L'autorità ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, degli interventi e attività di cui al presente articolo, avendo cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle regioni e dagli altri enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti autorità pubbliche.

 5. La C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

  

Art. 7.

 Interventi dello Stato

 1. L'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria provvede alla costituzione di un gruppo permanente di lavoro, al quale partecipano due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), un esperto dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappresentanti dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali alla cultura, tre rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori e delle superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

 2. Il gruppo permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione degli orientamenti formulati dall'osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, svolge i seguenti compiti:

a) coordina le richieste di intervento in favore delle biblioteche di cui all'art. 6, comma 2, sulla base della programmazione inviata dagli ordinari diocesani competenti per territorio;

b) individua le priorità, gli strumenti finanziari, nonché le strutture competenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);

c) formula pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario (prevenzione, conservazione, restauro, decreti di vincolo, etc.) e formazione del personale.

 3. In relazione alle problematiche e ai progetti concernenti l'inventariazione, la catalogazione e i censimenti, l'I.C.C.U. trasmette agli enti e alle istituzioni interessati le norme uniformi per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario (manoscritto, a stampa e su altro supporto).

 4. La commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita presso l'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria fornisce le indicazioni tecnico-scientifiche relative alle problematiche e ai progetti relativi alla conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.

 

Art. 8.

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1. Il Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:

a) beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librai appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche soppresse sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, in relazione anche alla qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse;

b) tutela contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di adeguate misure di sicurezza allo scopo di evitare furti e alienazioni abusive dei fondi storici anteriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare, promuove la catalogazione del materiale, adotta dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la normativa canonica e civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione dei beni culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete nazionale informatica (S.B.N.) e a raccordarla con le strutture informatiche degli organi ecclesiastici;

c) vigilanza sul mercato antiquario. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, di concerto con le autorità regionali, anche attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima finalità;

d) prestiti e mostre. Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni;

e) calamità naturali. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, nonché per il reperimento di mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari al deposito, sistemazione e restauro del materiale danneggiato.

2. Per favorire la formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti, che sono realizzati congiuntamente dall'A.B.E.I. e dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

3. Per quanto riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorità ai progetti di cui all'allegato A.

 

Parte III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Attuazione della presente intesa

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e direttive per l'attuazione della presente intesa, provvedono alla necessaria reciproca informazione e agli opportuni coordinamenti.

 

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

 

Allegato A

1) Censimento delle biblioteche ecclesiastiche.

Per ampliare la conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in relazione alla base dati dell'Anagrafe biblioteche italiane curata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), e di quella dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), sono stabilite iniziative comuni finalizzate all'integrazione delle basi dati, alla consultazione e interscambio dei dati, all'aggiornamento regolare delle informazioni. Tale finalità può essere perseguita mediante apposita convenzione.

2) Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo.

Allo scopo di definire compiutamente il patrimonio bibliografico nazionale costituito dalle edizioni del secolo XVI si provvederà al recupero dei dati relativi alle predette edizioni conservate nelle biblioteche ecclesiastiche. L'opera di recupero terrà presente che dal catalogo di alcune biblioteche ecclesiastiche il laboratorio per la bibliografia retrospettiva dell'I.C.C.U. già seleziona e censisce gli esemplari in esse conservati.

3) Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in Italia e censimento nazionale dei manoscritti.

Allo scopo di definire e catalogare il patrimonio manoscritto nazionale si provvederà al recupero dei dati relativi al materiale conservato nelle biblioteche ecclesiastiche, le quali potranno utilizzare le procedure informatiche Bibman per la bibliografia dei manoscritti e la procedura Manus per la catalogazione uniforme dei manoscritti.

4) Catalogo degli incunaboli.

Saranno condotte a termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le attività di rilevazione dei dati curati dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, che riguardano gli incunaboli conservati in Italia.

5) Censimento delle legature medievali.

Il censimento delle legature medievali sarà condotto attraverso le attività di descrizione e di rilevamento fotografico presso tutte le biblioteche italiane, comprese quelle ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità civile collaboreranno alla migliore realizzazione del censimento e favoriranno le attività di valutazione del rischio relativo alla conservazione delle legature medievali nelle biblioteche ecclesiastiche.

 

Roma, 18 aprile 2000

per i beni e le attività culturali ON. Giovanna Melandri

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Camillo Card. Ruini


 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 87 della Costituzione, e' il seguente:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il consiglio superiore della magistratura. può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- La legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo, addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Nota all'art. 7:

- L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, recante: esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, e' il seguente:

"Art. 7. - 1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, e' istituito l'"Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica".

2. L'Osservatorio e' composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed e' presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno".


 

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