ESECUZIONE DELL'INTESA FRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10-07-2000 - DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000, n.189
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25
marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali;
Decreta:
Piena ed intera
esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il
presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
16 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro
per i beni e le attività culturali
Visto il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla
Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 2
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 296
INTESA
tra il Ministro
per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana
relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle
biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche
IL MINISTRO PER I
BENI E LE attività CULTURALI
quale autorità
statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del
patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 gennaio
2000, e
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente
autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato,
in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai
sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima, ritenendo
necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo,
dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
CONVENGONO
sulle seguenti
disposizioni:
Parte I
DISPOSIZIONI
RELATIVE AGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO
Art. 1.
Principi generali
1. Il Ministero
per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza
episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di
interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi
settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.
2. Il Ministero e
la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche
sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di
interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per
quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.
3. Il Ministero e
la C.E.I., concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive
competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto,
antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al
comma 1.
4. Per agevolarne
la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati,
quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio.
Nel caso di
soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi
soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico
della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di
soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società
di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della
provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o
presso struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o
società.
Art. 2.
Interventi della
Chiesa cattolica
1. Ferme restando
le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità
ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura
alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'art.
1, comma 1.
2. L'autorità
ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici
diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo
predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico, di
personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo
di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.
3. L'autorità
ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale
documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e
sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in
materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali.
Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e
archivistico nel mercato antiquario.
4. La C.E.I.
destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse
disponibili.
Art. 3.
Interventi dello
Stato
1. Il Ministero
fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie
soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle
condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di
inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo,
nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale
informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione
del personale.
2. Al fine di
favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito
elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al
Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco
fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita
consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori
competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero da la priorità agli
archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare
rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.
3. Gli archivisti
ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei
posti, alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato e ai
corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi,
ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette
scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra
l'amministrazione archivistica e la C.E.I.
4. Il Ministero si
adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite
i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche
prestano la propria collaborazione.
Art. 4.
Interventi in
collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato
1. La
collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili e' finalizzata ad assicurare la
conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'art. 1, comma 1.
2. La
collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio
documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione
scientifica e di ogni intervento di tutela.
3. Il Ministero e
la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i
programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a
sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che
consentano l'interscambio delle informazioni.
4. Le autorità
ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze archivistiche la piu' ampia
collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'art. l, comma 1, per
l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei
programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa
vigente.
5. Le mostre che
riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono
essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e
civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche
la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la
ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali
pubblicazioni.
6. In caso di
calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito
accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito
temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali,
nonché per il restauro del materiale danneggiato.
Parte II
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE
Art. 5.
Principi generali
1. Il Ministero e
la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la
consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche,
concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e
su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi
luoghi di conservazione.
2. Il Ministero e
la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni possibile intervento
atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il
degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche
appartenenti ai predetti enti e istituzioni.
3. Al fine di
consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla
conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I. si impegnano
a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e
catalogazione del materiale librario.
4. Al fine di
garantire l'uniformità' dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle
informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei
sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che - nel quadro dei processi di cooperazione
tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione - la rete italiana per le
informazioni e i servizi bibliografici del servizio bibliotecario nazionale (SBN)
costituisce il sistema di riferimento.
5. La
collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza attraverso
convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio
bibliografico mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, anche
promuovendo appositi progetti.
Art. 6.
Interventi
della Chiesa cattolica
1.
L'autorità ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre
l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni
ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonché la revisione dei
cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi,
quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il
patrimonio raro e di pregio.
2. Un
elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti
nelle diocesi e' trasmesso dalla C.E.I. al Ministero. L'elenco e' integrato con
l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita
consacrata e a società di vita apostolica, segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori
maggiori. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese
nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno
schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al
pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati.
3.
L'autorità ecclesiastica promuove attività sistematiche di censimento e aggiornamento
dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo
continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare
la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in
Italia
4.
L'autorità ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente,
degli interventi e attività di cui al presente articolo, avendo cura di individuare
ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa,
tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle regioni e dagli altri
enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti
autorità pubbliche.
5. La C.E.I.
destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle
risorse disponibili.
Art. 7.
Interventi
dello Stato
1. L'ufficio
centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria provvede alla
costituzione di un gruppo permanente di lavoro, al quale partecipano due esperti
dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), un esperto dell'Istituto centrale per la patologia
del libro, due rappresentanti dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni
culturali e l'editoria, due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali
alla cultura, tre rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti dell'Associazione
bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), due rappresentanti degli organismi di
coordinamento dei superiori e delle superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e
delle società di vita apostolica.
2. Il gruppo
permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione degli orientamenti formulati
dall'osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà
ecclesiastica secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, svolge i seguenti compiti:
a) coordina le
richieste di intervento in favore delle biblioteche di cui all'art. 6, comma 2, sulla base
della programmazione inviata dagli ordinari diocesani competenti per territorio;
b) individua le
priorità, gli strumenti finanziari, nonché le strutture competenti per la realizzazione
degli interventi di cui alla lettera a);
c) formula pareri
e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario
(prevenzione, conservazione, restauro, decreti di vincolo, etc.) e formazione del
personale.
3. In
relazione alle problematiche e ai progetti concernenti l'inventariazione, la catalogazione
e i censimenti, l'I.C.C.U. trasmette agli enti e alle istituzioni interessati le norme
uniformi per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario (manoscritto, a
stampa e su altro supporto).
4. La
commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita presso
l'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria fornisce le
indicazioni tecnico-scientifiche relative alle problematiche e ai progetti relativi alla
conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.
Art. 8.
Interventi in
collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato
1. Il Ministero e
la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:
a) beni librari di
diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librai appartenenti a diocesi, a parrocchie
o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche soppresse sono considerati, dall'autorità
ecclesiastica e dall'autorità civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per
l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di
trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali,
sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, in relazione anche alla
qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse;
b) tutela contro i
furti e le alienazioni abusive. L'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurare
l'adozione di adeguate misure di sicurezza allo scopo di evitare furti e alienazioni
abusive dei fondi storici anteriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche. In particolare, promuove la catalogazione del materiale,
adotta dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la
normativa canonica e civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione dei
beni culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare
l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete nazionale
informatica (S.B.N.) e a raccordarla con le strutture informatiche degli organi
ecclesiastici;
c) vigilanza sul
mercato antiquario. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, si adopera per
l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, di concerto con le
autorità regionali, anche attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini
dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorità
ecclesiastiche prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima
finalità;
d) prestiti e
mostre. Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di proprietà ecclesiastica
possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni
ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali
convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione
delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai
cataloghi e a eventuali pubblicazioni;
e) calamità
naturali. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano
per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento,
nonché per il reperimento di mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari al
deposito, sistemazione e restauro del materiale danneggiato.
2. Per favorire la
formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero
si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in
coordinamento con quelli effettuati da altri enti, che sono realizzati congiuntamente
dall'A.B.E.I. e dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria.
3. Per quanto
riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorità ai progetti di cui
all'allegato A.
Parte III
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 9.
Attuazione della
presente intesa
1. Il Ministro per
i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana,
nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e direttive per l'attuazione
della presente intesa, provvedono alla necessaria reciproca informazione e agli opportuni
coordinamenti.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Le norme della
presente intesa entrano in vigore in pari data:
a)
nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente della Repubblica che approva l'intesa;
b)
nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della Conferenza
episcopale italiana del decreto con il quale il presidente della Conferenza medesima
promulga l'intesa.
Allegato A
1) Censimento
delle biblioteche ecclesiastiche.
Per ampliare la
conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in relazione alla base dati dell'Anagrafe
biblioteche italiane curata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), e di quella dell'Associazione
bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), sono stabilite iniziative comuni
finalizzate all'integrazione delle basi dati, alla consultazione e interscambio dei dati,
all'aggiornamento regolare delle informazioni. Tale finalità può essere perseguita
mediante apposita convenzione.
2) Censimento
delle edizioni italiane del XVI secolo.
Allo scopo di
definire compiutamente il patrimonio bibliografico nazionale costituito dalle edizioni del
secolo XVI si provvederà al recupero dei dati relativi alle predette edizioni conservate
nelle biblioteche ecclesiastiche. L'opera di recupero terrà presente che dal catalogo di
alcune biblioteche ecclesiastiche il laboratorio per la bibliografia retrospettiva
dell'I.C.C.U. già seleziona e censisce gli esemplari in esse conservati.
3) Bibliografia
dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in Italia e censimento
nazionale dei manoscritti.
Allo scopo di
definire e catalogare il patrimonio manoscritto nazionale si provvederà al recupero dei
dati relativi al materiale conservato nelle biblioteche ecclesiastiche, le quali potranno
utilizzare le procedure informatiche Bibman per la bibliografia dei manoscritti e la
procedura Manus per la catalogazione uniforme dei manoscritti.
4) Catalogo degli
incunaboli.
Saranno condotte a
termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le attività di rilevazione dei dati
curati dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, che riguardano gli incunaboli
conservati in Italia.
5) Censimento
delle legature medievali.
Il censimento
delle legature medievali sarà condotto attraverso le attività di descrizione e di
rilevamento fotografico presso tutte le biblioteche italiane, comprese quelle
ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità civile collaboreranno alla
migliore realizzazione del censimento e favoriranno le attività di valutazione del
rischio relativo alla conservazione delle legature medievali nelle biblioteche
ecclesiastiche.
Roma, 18 aprile
2000
per i beni e le
attività culturali ON. Giovanna Melandri
Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana Camillo Card. Ruini
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo
dell'art. 87 della Costituzione, e' il seguente:
"Art. 87. -
Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle
Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il
consiglio superiore della magistratura. può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 25
marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10
aprile 1985, n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo, addizionale
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
- La legge 23
agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 7:
- L'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, recante: esecuzione
dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il presidente della
Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei
beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche,
e' il seguente:
"Art. 7. - 1.
Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste
dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire
orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, e'
istituito l'"Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di
proprietà ecclesiastica".
2. L'Osservatorio
e' composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e
ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed e' presieduto, congiuntamente, da un
rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale
italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della
Conferenza episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché
ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle riunioni
possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e
di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del
giorno".